Legge 25 agosto 1988, 
n.376
Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico 
e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico
Art. 1
All’articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti, i 
seguenti commi: 
“Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli 
esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida,
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene 
abrogata”.