Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 aprile 
2000, n. 74
"Chiarimenti circa la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche spettante a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli
destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti e dei soggetti sordomuti. 
Ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni in materia di IVA e di
tassa sul possesso degli autoveicoli previste in favore dei disabili."
Facendo seguito alle precisazioni fornite con la circolare n. 247/E del 29 
dicembre 1999, con la quale sono stati dati i primi chiarimenti sulle norme 
contenute
nella 
legge 23 dicembre 1999, n. 488
(legge finanziaria per l'anno 2000), si intende completare con la presente 
circolare il panorama delle istruzioni relative alle innovazioni introdotte
dall'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge finanziaria.
Tali innovazioni, attraverso la modifica dell'
articolo 13-bis
, comma 1, lettera c) del Tuir, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno ampliato la platea dei soggetti 
invalidi
beneficiari della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche prevista per l'acquisto dei mezzi ad essi necessari per la locomozione,
comprendendo tra tali mezzi anche gli autoveicoli destinati alla locomozione dei 
soggetti non vedenti e dei soggetti sordomuti, nonché i cani guida per
i ciechi.
Il legislatore ha previsto che le caratteristiche degli autoveicoli in questione 
fossero individuate con decreto da emanare a cura del Ministro delle finanze.
Per quanto riguarda gli autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti non 
vedenti, è evidente che nessuna particolare caratteristica tecnica può ritenersi
necessaria, in quanto tali autoveicoli non possono che essere condotti da terzi.
Anche per quanto concerne gli autoveicoli destinati alla locomozione dei 
soggetti sordomuti non è dato rinvenire nella normativa vigente prescrizioni che
richiedano particolari adattamenti tecnici del mezzo.
La scrivente ha ritenuto opportuno, peraltro, interessare il Ministero dei 
trasporti e della navigazione per conoscere se vi siano ipotesi in cui la 
possibilità
per i sordomuti di condurre un autoveicolo sia condizionata alla presenza di 
adattamenti tecnici dello stesso.
Fino all'intervento di eventuali osservazioni del citato Ministero dei trasporti 
e della navigazione, si ritiene che la detrazione d'imposta possa essere
fruita dai soggetti interessati, pur in assenza del decreto ministeriale 
previsto, con l'osservanza delle istruzioni che seguono.
Dato atto della non necessità di adattamenti o particolari caratteristiche 
tecniche, si rappresenta che la detrazione d'imposta spetta in relazione agli
autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Trattasi di:
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• autovetture destinate al trasporto di persone con un massimo di nove posti 
compreso quello del guidatore; 
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• autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi una massa 
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. o a 4,5 t. se con motore a 
trazione
elettrica o a batteria con un massimo di nove posti compreso quello del 
conducente; 
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• autoveicoli per trasporti specifici, destinati al trasporto di determinate 
cose o persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di attrezzature speciali relative a tale scopo. 
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La detrazione d'imposta si può alternativamente utilizzare nell'anno d'imposta 
in cui è stata sostenuta la spesa, ovvero in quattro rate costanti nell'anno
stesso e nei tre successivi. La detrazione compete nella misura del 19 per cento 
e per un solo autoveicolo nel limite di spesa di 35 milioni di lire, e
se ne può beneficiare una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che 
l'autoveicolo non risulti cancellato dal Pubblico registro automobilistico.
Dal suddetto limite di 35 milioni di lire, nel caso in cui l'autoveicolo 
precedentemente acquistato sia stato rubato e non ritrovato, bisogna decurtare
l'eventuale rimborso assicurativo percepito
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 
13-bis
del Tuir, la detrazione d'imposta spetta anche se la spesa viene sostenuta 
nell'interesse di un familiare compreso tra quelli indicati nell'articolo 12
del Tuir, affetto da cecità o sordomutismo, che si trovi nelle condizioni 
previste dal medesimo articolo, e cioè che non sia titolare di redditi per un
importo superiore a lire 5.500.000 al lordo degli oneri deducibili.
In merito all'intestazione dell'autoveicolo, si fa presente che se il soggetto 
beneficiario, portatore di handicap, è titolare di redditi propri per un
importo superiore a lire 5.500.000, l'autoveicolo non può che essere intestato 
allo stesso, così come pure il documento probatorio della spesa sostenuta,
ancorché non sia titolare di permesso di guida; mentre, nel caso in cui il 
soggetto beneficiario dell'agevolazione si trovi nelle condizioni previste dal
citato articolo 12 del Tuir per essere considerato fiscalmente a carico di un 
familiare, l'autoveicolo ed i relativi documenti probatori di spesa possono
essere indifferentemente intestati al soggetto portatore di handicap o alla 
persona della quale il soggetto è fiscalmente a carico.
La documentazione idonea a giustificare la spesa sostenuta, e quindi il 
beneficio della detrazione d'imposta, deve essere conservata ed esibita in caso
di richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Per la fattispecie dell'acquisto di cani guida per ciechi, tornano applicabili 
le istruzioni già fornite per gli autoveicoli. Si fa presente che la legge
finanziaria ha altresì previsto, mediante l'introduzione del comma 1-quater 
all'articolo 13-bis del Tuir, una detrazione d'imposta a fronte delle spese
sostenute per il mantenimento dei cani guida, individuandone la misura in modo 
forfetario in 1.000.000 di lire.
Si ritiene opportuno fornire precisazioni anche in merito alla possibilità di 
estendere ai ciechi ed ai sordomuti le agevolazioni già previste in favore
di taluni portatori di handicap in materia di IVA e di tassa sul possesso di 
veicoli, attese le numerose istanze pervenute sul punto.
Per quanto riguarda l'IVA, si fa presente che l'articolo 1 della legge n. 97 del 
1986, come integrato dall'articolo 8, comma 3, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449
, prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per l'acquisto di veicoli 
da parte di soggetti con impedite o ridotte capacità motorie, a condizione
che il mezzo acquistato sia adattato alle specifiche esigenze del portatore di 
handicap.
Ne consegue che, allo stato attuale della normativa, il beneficio in argomento 
non può comunque estendersi ai ciechi ed ai sordomuti, in quanto i veicoli
acquistati dagli stessi non necessitano, come sopra chiarito, di alcun 
adattamento conseguente a impedite o ridotte capacità motorie.
Va tenuto presente, in proposito, che la ratio della norma agevolativa trova 
fondamento nell'incidenza dei maggiori costi che i soggetti portatori di 
handicap
devono sostenere per adattare il veicolo acquistato, attraverso modifiche 
tecniche che ne consentano loro l'utilizzo. Per tale ragione, in base alla 
richiamata
disposizione vigente, la stessa agevolazione non può estendersi agli autoveicoli 
che, ancorché acquistati da altri portatori di handicap, quali non vedenti
e menomati nell'udito e nella parola, non necessitano di adattamenti o di 
particolari caratteristiche tecniche per l'utilizzo da parte dei destinatari
dell'agevolazione.
Per quanto concerne la tassa sul possesso dei veicoli, valgono le stesse 
considerazioni già svolte con riferimento all'IVA; pertanto, per i mezzi di 
locomozione
destinati ai portatori di handicap, quali i non vedenti e menomati nell'udito e 
nella parola, le tasse automobilistiche devono essere corrisposte nella
misura ordinaria.