Art. 1. Principi 
generali.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive 
modificazioni. 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1. Principi generali. (1) 
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le 
finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è 
regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in 
applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie 
in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della 
sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, 
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello 
di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione 
del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione. 
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in 
relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per 
la sicurezza stradale. 
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini 
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della 
circolazione stradale. 
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione 
pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di 
comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il 
messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo. 
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Articolo sostituito dall'art. 1 del d. legisl. 15 gennaio