Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive 
modificazioni. 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO 
Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli. 
1. Agli effetti delle presenti norme: 
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad 
esigenze della circolazione; 
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in 
area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle 
persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che 
non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve 
essere presente e pronto a riprendere la marcia; 
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel 
tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente; 
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui 
il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere 
fisico del conducente o di un passeggero. 
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di 
fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al 
margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di 
marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio 
sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. 
Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento. (1) 
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere 
collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo 
che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la 
fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine 
destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. 
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata. 
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo 
il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al 
transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di 
larghezza. 
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati 
nel modo prescritto dalla segnaletica. 
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai 
conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta 
ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta 
è fatto obbligo di porlo in funzione. 
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere 
dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che 
ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. 
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata 
del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento 
d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400. (2) 
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni 
di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. (3) 
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(1) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 
1° agosto 2003. 
(2) Comma inserito dal decreto-legge n. 117/2007, conv. con legge n. 160/2007.
(3) Comma modificato dal decreto-legge n. 117/2007, conv. con legge n. 160/2007.