Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di 
persone invalide.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive 
modificazioni. 
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO 
Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide. 
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide 
gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite 
strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la 
mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento. 
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono 
autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti 
determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate. 
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non 
sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta 
nelle aree di parcheggio a tempo determinato. 
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere 
l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non 
osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal 
comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 38 a euro 155.