Art. 5. 
Regolamentazione della circolazione in generale.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive 
modificazioni. 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale. 
1. Il Ministro dei lavori pubblici puņ impartire ai prefetti e agli enti 
proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti 
la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2. 
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici 
puņ diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel 
caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il 
Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la 
sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei 
confronti degli enti medesimi. 
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli 
enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, 
con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. 
Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione č 
ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.