Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri 
abitati.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive 
modificazioni. 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. 
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: 
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; 
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per 
accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del 
patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive 
impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le 
rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; (*) 
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in 
una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 
2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere 
ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di 
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su 
quest'ultima; 
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia 
stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, 
nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità 
motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo 
stazionamento ai capilinea; 
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; 
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio 
sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da 
riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza 
custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità 
alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto 
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane]; 
(*) 
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e 
lo scarico di cose; 
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle 
autocaravan di cui all'art. 185; 
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di 
trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. 
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che 
sia diversamente indicato nel relativo segnale. 
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i 
provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto 
e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza 
dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 
4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta 
sentito il parere dell'ente proprietario della strada. 
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o 
di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero 
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere 
temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, 
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata 
vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a 
speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a 
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento 
delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità 
motoria, muniti del contrassegno speciale. 
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i 
criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di 
durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti. (*) 
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata 
e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del 
traffico. 
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti 
proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e 
gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro 
miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la 
mobilità urbana. 
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo 
dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo 
di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area 
o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area 
destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di 
controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite 
a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per 
quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 
aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 
1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente 
individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e 
condizioni particolari di traffico. 
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree 
pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico 
sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul 
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il 
provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di 
modifica o integrazione della deliberazione della giunta. 
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza 
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al 
secondo periodo del comma 8. 
I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, 
all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con 
direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 
stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono 
individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, 
nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli 
esentati. 
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali. 
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di 
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze 
analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di 
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli 
privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste 
dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana 
e dal sindaco metropolitano. 
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della 
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 74 a euro 296. 
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel 
presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 38 a euro 155. La violazione del divieto di circolazione nelle 
corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle 
zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 74 a euro 285. (1) 
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le 
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni 
periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta 
di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di 
una somma da euro 23 a euro 92 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo 
per il quale si protrae la violazione. 
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano 
abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad 
esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono 
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 709 a 
euro 2.850. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si 
applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme 
percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1) 
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(*) A seguito dell'aggiornamento di denominazioni stabilito dall'art. 17 del d. 
legisl. 15 gennaio 2002 n. 9 e della riorganizzazione dei ministeri e delle loro 
attribuzioni stabilita dal d. legisl. n. 300/1999, sono caduti molti "concerti" 
tra diverse amministrazioni statali previsti in questo articolo. 
(1) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del 
decreto-legge n. 151/2003.