Art. 8. Circolazione nelle piccole isole.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive 
modificazioni. 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 8. Circolazione nelle piccole isole. 
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di 
cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i 
pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro 
dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio 
decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli 
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti 
affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere 
stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di 
utenti. 
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente 
articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 389 a euro 1.559.